Limitazioni di velocità per combattere il rumore

Deroga alle sanzioni usuali

Nella sentenza 6B_740/2025 del 11 dicembre 2025, il Tribunale federale ha avuto l’occasione di pronunciarsi sull’applicazione degli schemi usuali in materia di eccesso di velocità e sanzioni penali. È stato così stabilito che un eccesso di velocità di 29 km/h (dedotta la tolleranza) su un tratto in cui il limite era stato ridotto a 30 km/h per motivi legati alla protezione dal rumore deve essere qualificato come violazione semplice delle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 1 LCR).

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Il Tribunale federale ricorda innanzitutto i principi applicabili in materia di sanzioni penali per eccesso di velocità. Per determinare se una violazione delle norme della circolazione debba essere qualificata come grave ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCR, è necessario procedere a una valutazione sia oggettiva sia soggettiva.

Dal punto di vista oggettivo, una violazione grave presuppone che l’autore abbia seriamente messo in pericolo la sicurezza del traffico. Ciò si verifica non solo in presenza di un pericolo concreto, ma già in caso di pericolo astratto accresciuto, ossia quando esiste un rischio elevato che si produca un pericolo concreto o una lesione all’integrità fisica di terzi.

Sul piano soggettivo, la violazione grave richiede un comportamento senza scrupoli o gravemente contrario alle norme della circolazione, vale a dire una colpa grave o almeno una negligenza grave. Quanto più la violazione è oggettivamente grave, tanto più si ammetterà l’assenza di scrupoli, salvo indizi contrari.


Nel campo degli eccessi di velocità, la giurisprudenza ha fissato soglie precise per garantire la parità di trattamento. In particolare, gli elementi oggettivi e soggettivi dell’art. 90 cpv. 2 LCR sono realizzati, indipendentemente dalle circostanze concrete, in caso di superamento del limite di velocità di 25 km/h o più nelle località, di 30 km/h o più fuori località e di 35 km/h o più sulle autostrade. Tuttavia, il Tribunale federale ammette costantemente che, in circostanze eccezionali, si possa escludere il caso grave anche quando tali soglie sono state raggiunte.

Nel caso concreto, il Tribunale federale ha ritenuto che il conducente avesse commesso, dal punto di vista oggettivo, una violazione grave delle norme della circolazione. Ha tuttavia osservato che il limite di velocità non rispettato perseguiva esclusivamente finalità di protezione dal rumore e non, neppure in minima parte, obiettivi di sicurezza stradale. Ha quindi concluso che il conducente non aveva agito senza scrupoli e che la sua disattenzione non costituiva negligenza grave, trattandosi del mancato rispetto di una segnaletica finalizzata unicamente alla moderazione del traffico per motivi di rumore. Inoltre, ha considerato a favore del conducente l’entità dell’eccesso di velocità. Di conseguenza, ha negato la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’art. 90 cpv. 2 LCR.


Questa sentenza del Tribunale federale è importante perché riconosce che gli schemi usuali in materia di eccesso di velocità non possono essere applicati in modo rigido nei casi in cui il limite sia stato abbassato per motivi diversi da quelli strettamente legati alla sicurezza stradale. La decisione va tuttavia interpretata con cautela. Da un lato, il Tribunale federale ha sottolineato che lo scopo della limitazione era chiaramente indicato da un pannello complementare con la dicitura «Protezione contro il rumore». Dall’altro, ha tenuto conto dell’entità del superamento del limite. Resta comunque chiaro il messaggio alle autorità di perseguimento penale: in presenza di limiti di velocità introdotti per motivi di rumore, è necessario esaminare le circostanze concrete ed è possibile discostarsi dagli schemi usuali.

Testo Xavier de Haller, Presidente della sezione ACS Vaud, avvocato

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