Guida senza assicurazione di responsabilità civile

La guida senza assicurazione RC è senza dubbio meno comune e meno conosciuta, ma è comunque un'infrazione grave ai sensi del Codice della Strada (SVG) e merita un approfondimento in questa sezione.

Sebbene la guida senza assicurazione RC sia meno comune dell'ubriachezza qualificata o dell'eccesso di velocità come infrazione grave, si tratta comunque di un'infrazione ed è utile ricordarlo. In altre parole, non si tratta di una semplice violazione delle norme SVG (reato) punibile con un'ammenda, ma di una violazione grave punibile con la reclusione o con una multa.

La guida senza assicurazione di responsabilità civile è elencata nell'art. 96 comma 2 SVG, che recita:

"È punito con una pena detentiva non superiore a tre anni o con una sanzione pecuniaria chiunque guidi un veicolo a motore sapendo di non essere coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria o che avrebbe dovuto saperlo se avesse adottato la diligenza richiesta dalle circostanze". La pena detentiva è combinata con una multa. Nei casi meno gravi, la pena è una multa".

Tuttavia, va notato che la mancanza di assicurazione di responsabilità civile non è considerata una violazione di una norma del codice della strada, quindi il conducente non deve aspettarsi un ritiro della patente nonostante il reato penale. In definitiva, l'automobilista deve fare i conti solo con un procedimento penale avviato da un pubblico ministero (peraltro non trascurabile), ma non con un procedimento amministrativo di revoca della patente di guida.

Di norma, ogni conducente è consapevole di questo obbligo, in quanto è obbligatorio stipulare un'assicurazione di responsabilità civile e fornire il relativo certificato per immatricolare il veicolo e ottenere le targhe (art. 63 SVG).

Tuttavia, il problema della guida senza assicurazione di responsabilità civile può sorgere - e questo è ovviamente il caso più comune - se il premio per l'assicurazione di responsabilità civile non è stato pagato in tempo. A volte è anche un temporaneo disaccordo tra il conducente e il suo assicuratore sul pagamento di un semplice premio (o di una rata) arretrato che può portare a una situazione del genere. L'assicuratore, solitamente schematico e rigoroso, prenderà atto del mancato pagamento del premio o dell'intero premio e, a tempo debito, invierà un rapporto all'ufficio della circolazione stradale competente, che potrà disporre il sequestro del documento di circolazione e delle targhe.

Anche voi dovreste esserne consapevoli: A volte il premio è stato pagato nel frattempo, ma la riattivazione della copertura assicurativa di responsabilità civile da parte dell'assicuratore non è ancora avvenuta (a causa di ritardi nell'elaborazione, mancata registrazione del pagamento, ecc.) In tal caso, il conducente deve essere vigile e sostenere nel procedimento penale che il premio è stato pagato e che la copertura assicurativa avrebbe dovuto essere riattivata. Ciò può escludere la sussistenza di alcuni elementi del reato e portare all'emissione di un provvedimento di sospensione.

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