Eccesso di velocità, circostanze eccezionali e gravità dell’infrazione

La legge sulla circolazione stradale regolamenta in modo dettagliato le infrazioni e le sanzioni relative all’eccesso di velocità, al punto tale da averle rigorosamente schematizzate. Si tratta di sanzioni “minime” che, a seconda delle circostanze e dei precedenti, possono essere valutate in modo più severo. Di recente, in una decisione del 25 febbraio scorso (TF 6B_973/2020), il Tribunale federale ha confermato che l’autorità di perseguimento penale può mantenere un certo margine di valutazione.

Prima di ritornare su questa decisione più recente, ci sembra doveroso ricordare una decisione di principio pubblicata dal Tribunale federale (DTF 143 IV 508, che rinvia a sua volta alla decisione 142 IV 137), riguardante il reato di pirata della strada (art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr) a seguito di un eccesso di + 58 km/h (vale a dire 108km/h), dove il limite di velocità era di 50 km/h. In sintesi, il Tribunale federale ha ritenuto che, se l’inequivocabile inosservanza di uno dei limiti elencati nel cpv. 4 costituiva un reato particolarmente grave ai sensi dell’art. 90 cpv. 3 LCStr, la formulazione del cpv. 4 non era del tutto chiara riguardo alle altre condizioni di commissione del reato. Interpretando la disposizione, il Tribunale federale ha ritenuto che la persona colpevole di violazione per eccesso di velocità, secondo l’art. 90 cpv. 4 LCStr, aveva oggettivamente commesso un’infrazione grave delle norme sulla circolazione stradale in base all’art. 90 cpv. 3 LCStr, soddisfacendo di fatto le condizioni soggettive del reato. In effetti, il Tribunale federale aveva considerato che il superamento dei limiti di cui all’art. 90 cpv. 4 LCStr rendeva impossibile evitare un grave rischio d’incidente, in caso di ostacolo sulla carreggiata o perdita di controllo del veicolo. Tuttavia, considerate le gravi conseguenze penali, il concetto di “reato di pirata della strada” dev’essere interpretato in modo rigoroso e il giudice deve mantenere un certo margine di manovra – seppur limitato – al fine di escludere, in circostanze eccezionali, delle condizioni soggettive nell’inosservanza di un limite di velocità, ai sensi dell’art. 90 cpv. 4 LCStr. Si tratta di una presunzione confutabile, che permette all’automobilista di contestare l’esistenza dell’elemento soggettivo nell’infrazione punibile secondo l’art. 90 cpv. 3 LCStr, in particolare quando il limite di velocità non ha per oggetto la sicurezza stradale.

Anche in relazione all’articolo 90 cpv. 2 LCStr (infrazione grave), la giurisprudenza ammette che, in circostanze eccezionali, l’applicazione dell’infrazione grave possa essere esclusa in caso di superamento del limite di velocità. Valutata la mancanza di intenzionalità, il Tribunale federale ha infatti ritenuto il caso di escludere l’infrazione grave nelle circostanze in cui la velocità era stata temporaneamente limitata a 80 km/h su un tratto autostradale per ragioni ambientali, legate a una presenza eccessiva di polveri sottili nell’aria (decisione 6B_109/2008; 6B_444/2016) o quando il limite di velocità violato faceva parte di misure di moderazione del traffico (decisione 6B_622/2009).

Questa giurisprudenza legata all’articolo 90 cpv. 2 LCStr conferma che il giudice non può evitare di prendere in considerazione le circostanze eccezionali, anche quando si verifica un’infrazione dei limiti di velocità. Spetta quindi all’automobilista fare in modo che il suo caso non venga trattato in modo troppo schematico, sottolineando fin dall’inizio le circostanze eccezionali della sua infrazione.

Queste circostanze eccezionali possono tuttavia andare anche a scapito del conducente colpevole di infrazione. Il 25 febbraio di quest’anno (decisione TF 6B_973/2020), il Tribunale federale ha infatti confermato la condanna di un automobilista per infrazione grave, ai sensi dell’articolo 90 cpv. 2 LCStr, per aver commesso un eccesso di velocità di +31 km/h (vale a dire 111 km/h) su un tratto autostradale con limite di 80 km/h.

Nel caso specifico, il limite di velocità aveva come scopo la sicurezza stradale, a causa dei lavori in corso sul tratto in questione all’epoca dei fatti. Non esiste alcun elemento specifico, ai sensi dell’articolo 90 cpv. 2 LCStr, che possa escludere un pericolo astratto indotto dalla velocità eccessiva. Il fatto che il cantiere fosse effettivamente in opera, e in particolare la presenza o meno di operai al momento e nel luogo esatto in cui si è verificata l’infrazione per eccesso di velocità, è del tutto irrilevante. Considerato il motivo per cui il limite di velocità era stato abbassato a 80 km/h, il conducente non poteva partire dal presupposto di non creare alcun pericolo perché ignaro della presenza di un cantiere, di operai o di altri utenti della strada, in quanto i lavori in corso erano stati doverosamente segnalati. Questa situazione non è quindi in alcun modo paragonabile a quelle in cui la Corte federale ha escluso l’esistenza di un’infrazione grave nonostante l’accertato superamento del limite di velocità.

Di conseguenza, la parola chiave quando si parla di eccesso di velocità è “sicurezza stradale”. Questo è un principio che, se violato o meno, può portare all’aggravamento o all’attenuazione del reato attribuito all’automobilista. Con la diffusione delle zone a 30 km/h per la protezione dal rumore nelle aree urbane, sarà necessario garantire, nell’interesse degli automobilisti, un’applicazione equa e coerente delle disposizioni legali nei casi in cui la riduzione della velocità consentita non abbia come fine ultimo la sicurezza stradale.

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