Il reato di fuga e le sue conseguenze

E così, è capitato un incidente! Oltre alle dirette conseguenze del sinistro (immobilizzazione del veicolo, danni, ecc.), il conducente teme spesso le questioni e problematiche che gli si presenteranno subito dopo. Del resto, è ben noto che, dal momento in cui arriva la polizia per effettuare le sue indagini, l’automobilista dovrà sottoporsi ad un controllo generico e, più in particolare, ad un test per verificarne lo stato di ebbrezza. Opporsi ad una tale indagine è un reato perseguibile per legge. Un comportamento volto ad ostacolare o ad eludere l’accertamento dell’inattitudine alla guida, come la prova dell’etilometro, gli esami del sangue e delle urine (articolo 91 a LCStr), è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. L’infrazione viene commessa nel momento stesso in cui ci si rifiuta di sottoporsi a tali accertamenti, indipendentemente dallo stato di ebbrezza o meno! La disposizione di legge non si limita però solo a questo: affinché gli automobilisti che fuggono dal luogo del sinistro non ricevano un trattamento migliore rispetto a chi si sottopone ai controlli, l’articolo 91 a LCStr prevede una pena anche per chi elude i provvedimenti volti ad accertarne l’inattitudine alla guida, sottraendosi di fatto ad un controllo a cui avrebbe dovuto prestarsi.

Ecco due elementi costitutivi da prendere in considerazione:
Per prima cosa, è obbligatorio che l’automobilista informi la polizia in caso d’incidente o di violazione di un’altra norma per stabilire la sua identità e chiarire i fatti. Si tratta degli obblighi in caso d’infortunio previsti dall’articolo 51 LCStr. L’obbligo di notifica alla polizia è imperativo se ci sono dei feriti, ma lo è anche in caso di soli danni materiali. Il conducente dovrà poi occuparsi di contattare subito la parte lesa, se questa non dovesse essere già presente sul posto. Il conducente che danneggia da solo un altro veicolo, un cartello stradale o un lampione appartenente al pubblico dominio, dovrà informare tempestivamente il proprietario o l’autorità pubblica interessata. Se questo non dovesse essere possibile, sarà necessario contattare la polizia. In questo caso non importa se il conducente abbia commesso un errore o meno: è sufficiente che sia stato coinvolto, anche indirettamente, nell’incidente. La parte lesa sarà, in tal senso, una delle persone coinvolte. Naturalmente, lasciare un semplice biglietto da visita sotto il tergicristallo non basta: il messaggio deve permettere d’identificare il conducente, ma anche specificare la natura e l’entità dei danni arrecati.

In secondo luogo, l’ordine di sottoporsi a una misura d’indagine per verificare l’inattitudine alla guida deve risultare verosimile rispetto alle circostanze. Decisivo è anche il modo in cui il conducente ha passato il tempo prima dell’incidente. È molto probabile che venga svolta una misura investigativa su un conducente che lascia un bar alle tre di notte e commette un incidente da solo, causando danni materiali. Lo è di meno se l’incidente si verifica su una strada innevata o ghiacciata, anche all’una di notte. Infine, una misura investigativa dello stato di inattitudine alla guida è altamente probabile su un individuo che provoca un incidente e scompare dalla sua abitazione fino al giorno successivo, soprattutto nel caso di precedenti con stato di ebrietà o consumo di stupefacenti. 

È bene ricordare che, chiunque sia a conoscenza dei fatti e aiuti il conducente di un veicolo a motore a fuggire dal luogo dell’incidente, è a sua volta punibile per legge, in quanto complice del reato.

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