Desideriamo affrontare qui un tema particolare, ossia quello dell’abuso di fiducia, che può insorgere nell’ambito di un contratto molto diffuso nel settore automobilistico, vale a dire il contratto di leasing. Nella misura in cui l’abuso di fiducia rientra nella categoria dei reati secondo la definizione del Codice penale (art. 10 CP) ed è perseguito d’ufficio (salvo il caso di abuso di fiducia commesso a danno di congiunti o familiari), con una pena detentiva che può arrivare fino a cinque anni, la questione può assumere una notevole rilevanza.
Prima di tutto, segue un breve richiamo agli elementi essenziali del contratto di leasing e ai diritti e obblighi delle parti.
Il contratto di leasing, detto anche credito-leasing, è un contratto mediante il quale una persona concede a un’altra, per un periodo determinato, l’uso e il godimento di un bene mobile o immobile acquistato presso un terzo, dietro pagamento di canoni periodici.
Il contratto di leasing coinvolge tre soggetti: in primo luogo, il concedente del leasing (società di leasing), che acquista il veicolo da un terzo fornitore e lo mette a disposizione di una seconda persona, ossia il locatario (utilizzatore). Il locatario è la persona (detentore del veicolo) che può utilizzare il veicolo contro il pagamento di un canone periodico da versare al concedente. Infine, vi è il terzo fornitore (venditore automobilistico), che trasferisce la proprietà del bene al concedente del leasing contro il pagamento del prezzo di vendita.
In tale configurazione, occorre ricordare che l’obbligo principale del locatario è il pagamento dei canoni. Esiste inoltre un obbligo di manutenzione del bene, ossia il locatario deve preservare la sostanza economica del veicolo, utilizzandolo conformemente alla sua destinazione ed evitando qualsiasi uso eccessivo. Va infine osservato che, alla scadenza del contratto, il locatario ha l’obbligo di restituire il veicolo alla società di leasing.
Per quanto riguarda la proprietà del bene, ossia del veicolo, è necessario ricordare che essa rimane in capo al concedente del leasing per tutta la durata del contratto.
Fatte queste premesse, perché e come si può arrivare, nell’ambito di un simile contratto, a una situazione di abuso di fiducia commesso dal locatario? Nella pratica accade frequentemente che, per una ragione o per l’altra, il locatario sia in mora nei pagamenti. Come già ricordato, l’obbligo di versare i canoni alla società di leasing è essenziale ed è al centro del contratto. In caso di mancato pagamento, il concedente ha il diritto di risolvere il contratto, diritto fondato sul Codice delle obbligazioni (o sulla Legge federale sul credito al consumo) e spesso espressamente previsto nel contratto e nelle condizioni generali della società di leasing.
Il veicolo, che rimane di proprietà del concedente ma il cui uso è affidato al locatario, costituisce una cosa affidata (da cui la nozione di abuso di fiducia). In caso di risoluzione del contratto di leasing, il locatario deve restituire il veicolo in un luogo designato dalla società di leasing. È proprio nell’ipotesi della mancata restituzione del veicolo dopo la risoluzione del contratto e del mantenimento di un uso illecito dello stesso che più frequentemente si configura l’abuso di fiducia.
Accade infatti che il locatario decida comunque di continuare a utilizzare il veicolo, nonostante i mancati pagamenti e in violazione dei propri obblighi contrattuali. Occorre tenere presente che, giunti a questo stadio, non si tratta più soltanto di aspetti civili e finanziari, bensì di profili penali. Il mancato pagamento ha determinato la fine del contratto e ha fatto sorgere l’obbligo di restituire una cosa affidata. Se tale cosa non viene restituita, la società di leasing denuncerà la persona per abuso di fiducia. È dunque fondamentale essere consapevoli dei propri obblighi e dei rischi connessi: non pagare è una cosa, trattenere il veicolo è un’altra.
Testo: Johann Fumeaux
Avvocato
Presidente ACS Sezione Vallese