Se si tratta di un animale domestico, anche se non è facile, è necessario informare il proprietario dell’animale, purché sia identificabile. Se non lo è, bisogna comunque avvertire la polizia. In linea di principio, la vostra assicurazione di responsabilità civile interverrà per risarcire il danno causato.

Se si tratta di un animale selvatico, è obbligatorio informare la polizia, che deciderà se avvertire o meno il guardiacaccia. Se l’animale è scomparso, è indispensabile avvertire la polizia. Potrebbe essere ferito e, a seconda delle lesioni, soffrire a lungo. Chi omette o trascura di informare il proprietario o la polizia è punibile per violazione dei doveri in caso di incidente (art. 51 cpv. 3 LSV). Se l’animale è scomparso ed è ferito, il conducente potrebbe inoltre essere accusato di maltrattamento di animali ai sensi dell’art. 26 della Legge sulla protezione degli animali (LPA) se non avvisa la polizia.
Se il vostro veicolo ha un'assicurazione casco totale o parziale, i danni causati da animali selvatici - ad esempio roditori - sono solitamente coperti.
In generale, il detentore di un animale è responsabile dei danni da esso causati, secondo l’art. 56 del Codice delle obbligazioni. Ciò non vale però se il detentore dimostra di aver custodito e sorvegliato il suo animale con tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze o che, con la dovuta diligenza, non avrebbe potuto evitare il danno. Questa prova esimente è stata riconosciuta in particolare per i gatti, la cui natura vagabonda non permette di impedir loro di recarsi dai vicini e causare danni.
Nell’esempio riportato, il proprietario del gatto potrebbe avvalersi di questa prova esimente per sfuggire all’obbligo di risarcimento.
Testo: Phillipe Maridor, Avvocato e membro del Comitato direttivo dell'ACS