In caso di infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale (di seguito: LCStr), la vostra situazione, sul piano penale, potrà rientrare in una violazione semplice delle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) oppure in una violazione grave (art. 90 cpv. 2 LCStr).

La violazione semplice comprende le situazioni caratterizzate da una colpa lieve o di media gravità. Una violazione semplice comporta l’irrogazione di una multa ed è considerata una contravvenzione. A seconda dell’importo della multa, il caso potrà essere trattato esclusivamente nell’ambito della procedura delle multe disciplinari (secondo la Legge federale sulle multe disciplinari, LMD). Qualora la contravvenzione non rientri nel sistema delle multe disciplinari, la competenza per pronunciare la sanzione spetterà di regola a un’autorità amministrativa, spesso all’ufficio della circolazione stradale del Cantone interessato.
La violazione grave comprende invece le situazioni in cui sussiste una colpa grave da parte del conducente. In caso di violazione grave ci si trova in presenza di un delitto e la pena può consistere in una pena detentiva fino a tre anni (fatto salvo il caso del cosiddetto «reato di pirateria della strada») oppure in una pena pecuniaria. In presenza di una colpa grave, vi sarà necessariamente una denuncia al Ministero pubblico competente. Inoltre, ciò potrà comportare un’iscrizione nel casellario giudiziale. Il caso della violazione grave, peraltro piuttosto frequente, non deve quindi essere sottovalutato.
Dal punto di vista procedurale, una violazione grave della LCStr viene spesso sanzionata mediante l’emissione di un decreto d’accusa, che costituisce di fatto una «sentenza semplificata» pronunciata direttamente dal procuratore per i casi che non richiedono una pena superiore a sei mesi di detenzione o a 180 aliquote giornaliere. Resta comunque il fatto che tale decreto d’accusa costituisce una vera e propria «sentenza».
A questo proposito, ed è proprio questo il punto principale del presente articolo, un decreto d’accusa deve essere esaminato con la dovuta attenzione. Spesso tale decreto viene emesso senza che il conducente sia stato previamente interrogato dal Ministero pubblico. In altre parole, non ci si trova necessariamente confrontati con una procedura penale complessa, né si viene necessariamente convocati dal procuratore. Semplicemente, a un certo punto si riceve un documento – il decreto d’accusa – talvolta molto breve, che può indurre a pensare che la situazione non sia particolarmente grave o addirittura che si tratti semplicemente di una normale multa per una contravvenzione. Purtroppo, non è così.
Come indicato, il decreto d’accusa equivale a una sentenza e, quando viene emesso, spesso alla base vi è una violazione grave della LCStr. Come ogni sentenza, anche il decreto d’accusa diventa, a tempo debito, definitivo ed esecutivo. Secondo il Codice di procedura penale, contro il decreto d’accusa è possibile presentare opposizione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Ed è proprio qui che occorre prestare particolare attenzione: in assenza di opposizione entro il termine di 10 giorni, il decreto d’accusa è equiparato a una sentenza passata in giudicato.
In altre parole, tutto diventa definitivo ed esecutivo. È quindi necessario essere estremamente vigili, tanto più che il termine di 10 giorni è molto breve. È inoltre fondamentale sapere che si tratta di un termine legale e imperativo e non di un semplice termine ordinatorio. È quindi errato pensare di poter presentare opposizione «quando si vuole». Una volta scaduto il termine di 10 giorni, la condanna diventa definitiva.
In caso di infrazione grave alla LCStr è quindi fondamentale controllare scrupolosamente la propria corrispondenza e tenere sempre presente il termine di opposizione di 10 giorni. Naturalmente, se si accetta la condanna, non è necessario avvalersi del diritto di opposizione. Se, invece, vi sono argomenti da far valere o contestazioni da formulare, l’opposizione deve essere presentata entro il termine di 10 giorni! In seguito non sarà più possibile tornare sulla decisione (salvo casi molto particolari ed eccezionali che consentano una revisione o un rimedio giuridico per nullità).
Ecco un esempio tratto da un caso pratico: una conducente aveva affidato la propria auto sportiva a un’impresa affinché potesse essere occasionalmente noleggiata a terzi. Nel corso di un fine settimana, un conducente che aveva noleggiato il veicolo e che evidentemente aveva poca propensione a rispettare le regole della circolazione commise due gravi eccessi di velocità, qualificati come violazioni gravi. La proprietaria del veicolo, avendo sottovalutato le implicazioni procedurali della vicenda e partendo dal presupposto che non avrebbe mai potuto essere ritenuta responsabile, non ritenne necessario prendere sufficientemente sul serio il termine di opposizione al decreto d’accusa che le era stato notificato.
Si difese, ma soltanto circa quattro settimane dopo aver ricevuto il decreto. La sua opposizione risultò quindi chiaramente tardiva. La documentazione fotografica dimostrava che la proprietaria non si trovava affatto al volante in occasione dei due controlli radar. Ciononostante, fu lei a essere condannata. Il conducente effettivamente responsabile, il cui comportamento può essere qualificato come delinquenziale, non subì invece conseguenze penali.
Rimanete quindi vigili e, in caso di necessità, chiedete una consulenza legale!
Testo Johann Fumeaux, avvocato, presidente ACS Valais