Guida in stato d’ebbrezza: le perizie mediche sono dietro l’angolo

Resoconto ed evoluzione esponenziale delle perizie mediche nei casi di guida in stato d’ebbrezza

La presente rubrica viene redatta da avvocati attivi nell’ambito della circolazione stradale, che sia in campo penale, amministrativo o di responsabilità civile. In ciascun numero, viene affrontata una problematica diversa nel modo più semplice possibile, nonostante la complessa evoluzione delle disposizioni di legge applicabili. Oggi, l’attenzione verte sulla guida in stato di ebbrezza e sulle perizie che attestano l’idoneità alla guida.

Come tutti sanno, il limite consentito per guidare in Svizzera oggi è dello 0,5%o, mentre in precedenza era fissato allo 0,8%o. Questi valori indicano i grammi per mille nel sangue. Tuttavia, dal 2014, la legge dà una maggiore forza probatoria ai controlli effettuati per mezzo dell’etilometro, la cosiddetta prova del “palloncino”, il cui rapporto viene espresso in milligrammi per litro d’aria espirata. I limiti legali sono pertanto i seguenti:

  •   Fino a 0,24 mg/l (o fino a 0,49%o): nessuna infrazione.
  •   Da 0,25 a 0,39 mg/l  (da 0,5 a 0,79%o): infrazione leggera (stato di ebrietà.
  •   Da 0,4 mg/l  (o da 0,8%o): infrazione grave (concentrazioni di alcol qualificate).

Nel diritto penale, si parla di infrazione grave quando il conducente viene riconosciuto come autore di un reato per il quale riceverà almeno una sanzione pecuniaria e l’iscrizione nel casellario giudiziale.

Sul piano amministrativo, l’infrazione grave implica il ritiro della licenza di condurre per almeno tre mesi. La legge, e più nello specifico l’articolo 15d cpv. 1 lett. a della LCStr, entrata in vigore il 1. luglio 2014, ha fissato un nuovo importante limite per determinare l’idoneità alla guida in relazione all’ebrietà al volante: quando si riscontra un’alterazione di 0,8 mg/l (o 1,6 %o), l’idoneità alla guida solleva dei dubbi e dev’essere verificata: necessita quindi di una perizia. In questo caso, la giurisprudenza riconosce la possibilità per l’autorità amministrativa di pronunciare il ritiro preventivo della licenza di condurre, ai sensi dell’articolo 30 della OAC. Va tuttavia precisato che, se la richiesta di una perizia medica o di altri accertamenti può essere giustificata da un semplice dubbio sull'idoneità alla guida, una decisione sul ritiro preventivo può essere presa solo in caso di grave e concreto sospetto di non-idoneità, il quale rappresenti a sua volta un rischio e un pericolo immediato per gli altri utenti della strada. I fatti devono essere esaminati nella loro plausibilità. In linea di principio, la decisione di ritiro preventivo dovrebbe essere presa solo dopo aver stabilito un contatto con la persona interessata, la quale ha il diritto di essere ascoltata (art. 23 LCStr).

Se, da un lato, le conseguenze del ritiro preventivo e delle perizie mediche sono pesanti ­– soprattutto considerando la privazione del diritto alla guida, ma anche i costi sostenuti dal conducente – dall’altro, l’articolo 15d comma 1 lett. 1 LCStr ha il merito di fissare chiaramente il livello di alcol nel respiro (0,8 mg/l) o nel sangue (1,6%o). Secondo la vecchia legge e numerose sentenze, il limite a 2,5%o fissato dal Tribunale federale suggeriva un problema di dipendenza dall’alcol. La nuova legge è quindi più severa, il che non sorprende affatto.

Ma la natura restrittiva della nuova legge non si ferma qui. Oltre al caso particolare, espressamente previsto dall’articolo 15d capoverso 1 lett. a LCStr, il Tribunale federale stabilisce anche che, in caso di un terzo stato di ebrietà accertato in un lasso di tempo di dieci anni, deve essere richiesta una perizia medica (e ordinato un ritiro preventivo!). In questo modo, una successione di tre casi di ebrietà, anche semplice, può portare ad una richiesta di perizia medica da parte delle autorità e al ritiro preventivo, per un periodo di tempo limitato, della licenza del conducente che ha causato l’infrazione. La situazione può essere diversa quando sono trascorsi più di cinque anni tra due accertamenti di stato di ebrietà, a condizione che non si tratti, in nessuno dei due casi, di concentrazioni di alcol quantificate.

Infine, può essere richiesta una perizia anche quando la guida in stato di ebbrezza si verifica in circostanze particolari, soprattutto quando viene commessa poco tempo dopo il primo stato di ebrietà accertato, anche non qualificato, o se il consumo di alcool è parallelo al consumo di stupefacenti.

Come si può notare, non è necessario che l’ebrietà riscontrata sia qualificata per richiedere una perizia medica e pronunciare il ritiro preventivo della licenza di condurre. Tuttavia, occorre sempre ricordare che un tale provvedimento può essere adottato dall’autorità amministrativa solo alla luce di dubbi e circostanze concreti.

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