Neoconducenti e licenza di condurre in prova

Una nuova infrazione lieve, se associata ad una precedente, può portare a pesanti conseguenze…

Introdotta in Svizzera dal 1. dicembre 2005, la licenza di condurre in prova o licenza in due fasi è ormai un’istituzione ben consolidata tra i cittadini e gli aspiranti conducenti. Le implicazioni di questo sistema, soprattutto in caso di violazione del codice della strada, sono però meno note.

Dalla nostra esperienza, è emersa una situazione spiacevole ben precisa che continua a cogliere di sorpresa le persone coinvolte, sebbene queste siano state debitamente informate durante le fasi di apprendimento. La situazione in esame è quella dell’annullamento o revoca della licenza di condurre in prova. E, vale la pena ricordarlo, questa circostanza può verificarsi in modo tempestivo e del tutto inaspettato…

Come previsto dall’art. 15a della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), la licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli viene rilasciata in prova. La licenza di condurre in prova è valida per un periodo probatorio di tre anni, al termine del quale, previo superamento della formazione in “2 fasi” (ridotta ad 1 solo giorno dal 1. gennaio 2020), viene emessa una licenza di condurre di durata illimitata. Ecco il sistema attualmente in vigore.

Che ne è ora della violazione del codice della strada e della sospensione della licenza di condurre in prova? Per illustrare la situazione, faremo riferimento ad un caso che ci è stato affidato, precisando che i comportamenti e le infrazioni che possono portare all’annullamento della licenza di condurre sono molteplici.

Nel caso specifico, si trattava di un nuovo conducente con licenza di condurre in prova, il quale aveva commesso un’infrazione per eccesso di velocità in una zona con limite di 50 km/h. Dopo aver sottratto il margine di tolleranza applicabile agli strumenti di rilevazione, l’eccesso di velocità era di 16 km/h. Si trattava quindi di un’infrazione lieve. In altre parole, il reato era di lieve entità e il comportamento non particolarmente grave, considerato anche il numero di persone che si è trovato in una problematica del genere nonostante goda di una buona reputazione alla guida. Per questo giovane conducente, la situazione si è ulteriormente complicata quando, dal suo registro delle misure amministrative, è emerso un precedente di infrazione medio grave, che aveva portato alla revoca della licenza di condurre. Anche in questo caso, non si trattava di un’infrazione grave. Questa persona aveva commesso una prima infrazione per eccesso di velocità e l’aveva descritta come “errore da neoconducente”.

Come indicato, a seguito di questa prima infrazione medio grave del codice della strada, è stata emessa una prima ordinanza di revoca della licenza di condurre. Contemporaneamente, come previsto dalla legge, il periodo di prova è stato prorogato di un anno (15a, comma 3 LCStr). Eppure, questo precedente ha rivelato tutte le sue spiacevoli conseguenze solo quando l’autorità si è occupata della seconda infrazione lieve.

Secondo l’art. 16a, comma 2 della LCStr, dopo un’infrazione lieve, la licenza per allievo conducente viene revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti il conducente è già stato soggetto a revoca o ad un altro provvedimento amministrativo (16a, comma 2 LCStr). Nel caso in oggetto, considerata la sanzione amministrativa che nei due anni precedenti aveva portato alla revoca della licenza di condurre, la nuova infrazione lieve, in virtù di questo sistema “a cascata”, richiedeva necessariamente una nuova revoca. Di conseguenza, la persona in questione si è trovata di fronte a due revoche della licenza di condurre (per un’infrazione medio grave seguita da un’infrazione lieve) durante il periodo probatorio. Secondo l’art. 15a, comma. 4 LCStr, tale circostanza specifica comportava inevitabilmente una sospensione della licenza di condurre in prova. Inutile precisare la gravità della situazione, soprattutto perché la persona interessata non potrà richiedere un nuovo permesso di allievo conducente prima dello scadere di un anno e dovrà presentare una valutazione psicologica che ne attesti l’idoneità alla guida. Senza dimenticare che dovrà di nuovo superare l’esame di guida per ottenere… una nuova licenza di condurre in prova (!).

Di fronte a questo particolare sistema in due fasi, c’è solo una parola d’ordine: abbiate cura della vostra licenza! Anche se alcune situazioni possono portare a conseguenze meno radicali, è opportuno ricordare che questo è il sistema giuridico in vigore e che, in linea di principio, è molto severo. Per evitare conseguenze talvolta molto importanti, non possiamo fare altro che consigliarvi di guidare nel rispetto delle regole.

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